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D.Lgs. 24 marzo 2024 n. 48: Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

20/05/2024

A partire dal 28/04/2024 sono entrate in vigore una serie di modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D. lgs. 259/2003, per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 48 del 24/03/2024.
L’aggiornamento normativo, ha degli effetti per i SUAP/SUE poichè incide sulle procedure per l’installazione e la modifica degli impianti ricadenti nel perimetro applicativo del Codice, nonché per la realizzazione della connesse opere civili.

La novità maggiormente rilevante è rappresentata dall’introduzione, mediante il nuovo Allegato 12-bis al Codice, di una nuova modulistica unificata per la presentazione delle Istanze o delle Segnalazioni previste dagli articoli 44, 45 e 49 del Decreto legislativo 259/2003.

Le modifiche introdotte, inoltre, impongono la presentazione dell’adempimento attraverso il portale utilizzato dal SUAP/SUE, salvo che l’Ente ne sia privo.

Solo in quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al flusso pec-to-pec.

Resta confermato l’onere, a carico delle Imprese interessate, di invio della Scia o dell’istanza anche ad Arpa, nonché a tutti gli Enti interessati in caso di istanza per la realizzazione di lavori civili, scavi e/o occupazione di suolo pubblico.

Il provvedimento che dispone l’aggiornamento del Codice conferma la durata dei termini procedimentali a disposizione dell’Ente locale e dell’Arpa per esprimere i pareri di propria competenza, già stabiliti negli articoli 44, 45 e 49.

Con specifico riguardo al procedimento di istanza disciplinato dall’art. 44, è ribadito lo scenario del silenzio-assenso qualora sia stato attivato il modello procedurale della Conferenza di servizi decisoria e la relativa determinazione non sia stata comunicata entro il termine perentorio di sessanta giorni, salvo eventuale sospensione intermedio del decorso delle tempistiche procedimentali.

L’eventuale parere negativo dell’ARPA o di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, a patto che siano stati espressi in Conferenza nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dall’articolo 14-bis della Legge 241/1990, sono idonei ad imprimere conclusione negativa alla Conferenza.

Nel caso in cui l’istanza non comporti la necessità di ricorrere al modello procedurale della Conferenza di servizi, è parimenti confermata la ricorrenza dell’eventuale silenzio-assenso, al netto di eventuale sospensione intermedia del decorso temporale, qualora il Comune o l’Arpa, per i profili di rispettiva competenza, non abbiano fatto pervenire provvedimenti di diniego o pareri negativi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

Attraverso l’introduzione dell’articolo 49-ter, a tale proposito, è espressamente estesa ai procedimenti disciplinati dagli articoli da 44 a 49 del Codice la declaratoria di inefficacia del provvedimento di diniego o della Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, ovvero dell’eventuale divieto di prosecuzione in caso di Scia, qualora adottati oltre i termini stabiliti e fatto salvo quanto previsto dell’articolo 21-nonies della Legge 241/1990.

A titolo di novità procedurale, si segnala invece che gli operatori di telefonia mobili sono tenuti a segnalare al Comune e all’ARPA l’attivazione dell’impianto assentito entro il quindicesimo giorno successivo alla messa in esercizio effettiva.

Attraverso una modifica dell’articolo 45, inoltre, è confermata la disciplina di favore attribuita all’installazione o modifica di impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto, ovvero degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico, qualora gli stessi abbiano una potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e una superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

Quest’ultima tipologia di installazione non soggiace alla presentazione della Scia, bensì ad una mera comunicazione al Comune e ad Arpa, con autocertificazione del rispetto delle normative settoriali applicabili.

Resta esclusa da qualsiasi adempimento presso il Comune e/o l’Arpa, viceversa, l’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, a patto che l’ingombro fisico non superiore a 20 litri.

Ultima modifica: 29 Maggio 2024 alle 17:19

D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48: Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

A partire dal 28/04/2024 sono entrate in vigore una serie di modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D. lgs. 259/2003, per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 48 del 24/03/2024.
L’aggiornamento normativo, ha degli effetti per i SUAP/SUE poichè incide sulle procedure per l’installazione e la modifica degli impianti ricadenti nel perimetro applicativo del Codice, nonché per la realizzazione della connesse opere civili.

La novità maggiormente rilevante è rappresentata dall’introduzione, mediante il nuovo Allegato 12-bis al Codice, di una nuova modulistica unificata per la presentazione delle Istanze o delle Segnalazioni previste dagli articoli 44, 45 e 49 del Decreto legislativo 259/2003.

Le modifiche introdotte, inoltre, impongono la presentazione dell’adempimento attraverso il portale utilizzato dal SUAP/SUE, salvo che l’Ente ne sia privo.

Solo in quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al flusso pec-to-pec.

Resta confermato l’onere, a carico delle Imprese interessate, di invio della Scia o dell’istanza anche ad Arpa, nonché a tutti gli Enti interessati in caso di istanza per la realizzazione di lavori civili, scavi e/o occupazione di suolo pubblico.

Il provvedimento che dispone l’aggiornamento del Codice conferma la durata dei termini procedimentali a disposizione dell’Ente locale e dell’Arpa per esprimere i pareri di propria competenza, già stabiliti negli articoli 44, 45 e 49.

Con specifico riguardo al procedimento di istanza disciplinato dall’art. 44, è ribadito lo scenario del silenzio-assenso qualora sia stato attivato il modello procedurale della Conferenza di servizi decisoria e la relativa determinazione non sia stata comunicata entro il termine perentorio di sessanta giorni, salvo eventuale sospensione intermedio del decorso delle tempistiche procedimentali.

L’eventuale parere negativo dell’ARPA o di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, a patto che siano stati espressi in Conferenza nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dall’articolo 14-bis della Legge 241/1990, sono idonei ad imprimere conclusione negativa alla Conferenza.

Nel caso in cui l’istanza non comporti la necessità di ricorrere al modello procedurale della Conferenza di servizi, è parimenti confermata la ricorrenza dell’eventuale silenzio-assenso, al netto di eventuale sospensione intermedia del decorso temporale, qualora il Comune o l’Arpa, per i profili di rispettiva competenza, non abbiano fatto pervenire provvedimenti di diniego o pareri negativi entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

Attraverso l’introduzione dell’articolo 49-ter, a tale proposito, è espressamente estesa ai procedimenti disciplinati dagli articoli da 44 a 49 del Codice la declaratoria di inefficacia del provvedimento di diniego o della Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, ovvero dell’eventuale divieto di prosecuzione in caso di Scia, qualora adottati oltre i termini stabiliti e fatto salvo quanto previsto dell’articolo 21-nonies della Legge 241/1990.

A titolo di novità procedurale, si segnala invece che gli operatori di telefonia mobili sono tenuti a segnalare al Comune e all’ARPA l’attivazione dell’impianto assentito entro il quindicesimo giorno successivo alla messa in esercizio effettiva.

Attraverso una modifica dell’articolo 45, inoltre, è confermata la disciplina di favore attribuita all’installazione o modifica di impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto, ovvero degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico, qualora gli stessi abbiano una potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e una superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

Quest’ultima tipologia di installazione non soggiace alla presentazione della Scia, bensì ad una mera comunicazione al Comune e ad Arpa, con autocertificazione del rispetto delle normative settoriali applicabili.

Resta esclusa da qualsiasi adempimento presso il Comune e/o l’Arpa, viceversa, l’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, a patto che l’ingombro fisico non superiore a 20 litri.

Ultima modifica: 26 Agosto 2024 alle 15:02

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